RESTRIZIONI PER LE LOCAZIONI TURISTICHE NON PROFESSIONALI

PRIMI COMMENTI ALLA NUOVA LEGGE SULLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE IN TOSCANA. IL TESTO UNICO SUL TURISMO, VARATO IL 18.12.2016,  ATTENDE IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE MA NUOVI ELEMENTI SONO GIA’ IDENTIFICABILI.

Tra le principali novità che possono riguardare i Clienti dello Studio elenchiamo:

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AUGURI FESTIVITA’ 2016 – 2017

Il Rag. Umberto Bindi ed i suoi collaboratori (Stefania D.B., Stefania P., Daniela e Stefano) inviano a tutti i Clienti i migliori Auguri per un Buon Natale e Felice Anno Nuovo,

“nella speranza che la situazione economica e sociale del nostro Paese possa finalmente trovare la giusta strada per una necessaria ripresa. Purtroppo anche il 2017 inizierà con una lunga sequela di novità e di adempimenti che, nell’intento (speso vano) di semplificare, creano altri intoppi, se non altro perchè le decine e decine di provvedimenti vanno a modificare una già caotica normativa fiscale e amministrativa. Lo Studio cercherà come sempre di dare risposte rapide e il più aderenti possibile alle necessità dei propri Clienti per permettere a Imprese e Professionisti di lavorare serenamente e di concentrarsi sulle attività redditizie e non sulle perdite di tempo”.

Il testo riportato qui sopra ha lo stesso identico contenuto inviato nel 2014 e nel 2015, l’ho lasciato intatto (a parte l’indicazione dell’anno) per sottolineare il fatto che gli anni passano ma i problemi sono sempre gli stessi. Il nostro Paese si è “incartato” in un groviglio di complicazioni immane che nessuno riesce più a districare. Di positivo solo la tenacia e la forza di quanti lavorano per andare avanti nonostante tutto…

Lo Studio non effettuerà chiusure, restiamo pertanto a Vs. disposizione per ogni evenienza per tutto il periodo delle Festività.

Rag. Umberto Bindi

CONTRIBUENTI IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA: NUOVO REGIME PER CASSA

Pubblico il commento di Gianfranco Ferranti, giornalista del Sole24ore, sul tema della NUOVA CONTABILITA’ per i semplificati. L’intento della norma è quello di far coincidere il reddito con quanto INCASSATO e PAGATO dall’azienda ma non sempre tale regime rispecchia l’andamento aziendale. Si pensi a tutto il tema degli ACCONTI ricevuti in edilizia, dei LAVORI IN CORSO al termine dell’esercizio e delle RIMANENZE FINALI che influenzano i bilanci redatti con il  criterio di COMPETENZA. Non è quindi sempre scontato che il regime sia conveniente. Da valutare il passaggio in contabilità ORDINARIA.

Il regime di cassa testa la convenienza

La legge di bilancio per il 2017 introduce il nuovo criterio di cassa per la determinazione del reddito d’impresa e della base imponibile dell’Irap delle imprese in contabilità semplificata. La nuova disciplina, che si applica dal 2017, interessa 439mila società commerciali di persone e 1,76 milioni di imprese individuali.
Tale regime sarà quello “naturale” per le imprese minori che non si avvalgono del regime forfettario, le quali, se non intendono adottarlo, possono optare per quello di contabilità ordinaria (nel quale occorre permanere per almeno 3 anni). Non sono stati modificati i requisiti per fruire del regime di contabilità semplificata, che si estende di anno in anno se non sono stati superati i limiti stabiliti. Il criterio di cassa, che si applica anche per i versamenti effettuati e i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto, è analogo a quello degli esercenti arti e professioni e si applicano, pertanto, i chiarimenti interpretativi forniti dall’agenzia delle Entrate al riguardo.
Il monitoraggio dei flussi finanziari imposto dal nuovo regime di cassa per le imprese minori può risultare difficoltoso per i contribuenti di modeste dimensioni che possono, però, scegliere di considerare quale data di incasso o pagamento quella di registrazione dei documenti ai fini dell’Iva.
Come si calcola il reddito
Il reddito d’impresa sarà pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi (compreso il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa), dei dividendi e degli interessi “percepiti” nel periodo di imposta e quello delle spese “sostenute” nel periodo stesso. La differenza va aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare e dei proventi immobiliari. Continuano ad assumere rilevanza, con le regole precedenti, le plusvalenze e le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, gli ammortamenti, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, le perdite di beni strumentali e su crediti e le deduzioni forfetarie per particolari categorie di attività, nonché le regole per determinare il costo dei beni e i componenti in valuta.
Non concorrono, invece, a formare il reddito le variazioni delle rimanenze ma nel primo anno di applicazione del nuovo regime vanno dedotte le rimanenze finali dell’anno precedente. Criteri analoghi si applicano anche ai fini dell’Irap.
Non è mutato il regime delle perdite, che restano compensabili con i redditi di altra natura posseduti nello stesso anno ma non sono riportabili in quelli successivi. Risulta, però, aumentata la possibilità di dichiarare una perdita, che può derivare anche dal pagamento di acquisti di beni che sono venduti nell’anno successivo e dalla deduzione integrale delle rimanenze nel primo anno in cui si applica il criterio di cassa. Appare, pertanto, auspicabile l’estensione alle imprese in contabilità semplificata del regime previsto per i contribuenti “forfettari”, che possono dedurre le perdite dal reddito dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quinto e riportarle in avanti senza limitazioni se sono prodotte nei primi tre anni di attività.
Gli obblighi contabili
L’annotazione dei ricavi avviene annotando cronologicamente, per ciascun incasso, l’importo, le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o dell’altro documento emesso. Analoghe indicazioni vanno fornite, in un diverso registro, per ciascuna spesa sostenuta. Gli altri componenti di reddito devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Possono essere tenuti soltanto i registri Iva, annotando separatamente i componenti non rilevanti ai fini di tale imposta, e con possibilità di riportare, per gli incassi e i pagamenti che non avvengono nell’anno di registrazione, soltanto il loro importo complessivo con l’indicazione delle relative fatture (cui seguirà l’annotazione analitica nell’anno di incasso o pagamento, indicando il relativo documento). In alternativa, è possibile optare (per almeno 3 anni) per fare coincidere la data di incasso o pagamento con quella di registrazione ai fini Iva.

Fatture emesse e ricevute: invio telematico trimestrale dal 2017

Fatture, invio telematico trimestrale

È definitivo: dal 2017 cambiano radicalmente gli adempimenti periodici ai fini Iva, con l’avvio della trasmissione telematica delle fatture emesse e di acquisto registrate. Con la conversione in legge del decreto fiscale (Dl 193/2016), dal 2017 i soggetti passivi Iva devono comunicare con cadenza trimestrale i dati identificativi di se stessi (soggetto che ha emesso la fattura) e del cliente/committente, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia dell’operazione.
Se la tipologia della operazione riguarda solamente la distinzione tra fatture emesse e fatture di acquisto, i dati oggetto della comunicazione coincidono con quelli registrati ai sensi dell’articolo 23 del Dpr 633/72, relativamente alla fatture attive; per le fatture di acquisto, l’articolo 25 del medesimo Dpr (decreto Iva) non richiede la registrazione del numero progressivo attribuito dal fornitore che invece viene richiesto nella comunicazione. Quindi è opportuno per chi non lo fa, dal prossimo anno, annotare nel registro acquisti anche il numero progressivo attribuito dal fornitore.
Non è richiesto l’invio dei corrispettivi annotati nell’apposito registro di cui all’articolo 24 del Dpr 633/72.
Le comunicazioni dovranno essere effettuate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Con l’eccezione, però, del secondo trimestre il cui invio dovrà avvenire entro il 16 settembre (anziché il 31 agosto).
Inoltre, esclusivamente per l’anno 2017, la comunicazione relativa al primo semestre (probabilmente si tratta di un refuso, volendo dire «trimestre», da verificare sul testo che andrà sulla Gazzetta Ufficiale) dovrà essere inviata entro il 25 luglio 2017 (invece del 31 maggio). Si osserva che in questo caso, se da un lato viene prevista una proroga per le comunicazioni del primo trimestre, vi è una anticipazione per quelle del secondo trimestre 2017, che scadrebbero naturalmente il 16 settembre.
In sede di conversione in legge è stato introdotto l’obbligo anche per le imprese agricole in regime di esonero (volume d’affari dell’anno precedente non superiore a 7mila euro) con la sola esclusione di quelle operanti nelle zone montane situate ad una altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare. L’obbligo per gli agricoltori minimi dovrebbe riguardare solo le autofatture (emesse dagli acquirenti) in quanto per quelle di acquisto non vi è l’obbligo della registrazione. Analogo adempimento “parziale” dovrebbe riguardare le associazioni senza scopo di lucro (legge 398/1991) che emettono le fatture, ma che non hanno l’obbligo di registrare quelle di acquisto.
Un secondo adempimento che viene introdotto dal prossimo anno riguarda la trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche Iva (anche se a credito), negli stessi termini e con le stesse modalità delle comunicazioni delle fatture. In questo caso sono esonerati dalla trasmissione delle liquidazioni, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva come ad esempio i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti ma che non abbiano registrato fatture rientranti nel meccanismo del reverse charge (esempio che abbiano ricevuto servizi di pulizia degli edifici). La scadenza per la trasmissione delle liquidazioni periodiche è sempre trimestrale, entro il secondo mese successivo (16 settembre per il secondo trimestre) e tale termine ordinario non viene prorogato per il primo trimestre 2017.
È previsto un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate per stabilire le modalità dell’invio delle comunicazioni.
La dichiarazione annuale Iva avrà una nuova scadenza dall’anno 2018: dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno.
I nuovi obblighi vengono accompagnati (si veda anche l’articolo a destra) dall’eliminazione dell’adempimento dello spesometro, dell’invio del modello Intra acquisti e della comunicazione da parte delle società di leasing e noleggio. Viene meno anche l’obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi “black list”, anche riguardo alle operazioni effettuate nel 2016.
Prorogato al 1° aprile 2017 l’obbligo della comunicazione telematica dei corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi mediante distributori automatici resa obbligatoria dal Dlgs 127/2015.
Imprese e professionisti si chiedono se sia opportuna l’opzione da esercitare entro il 31 dicembre 2016 per la trasmissione telematica delle operazioni Iva (articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015), che assorbe i nuovi obblighi, ma che prevede alcuni benefici fiscali (si veda l’articolo in alto).
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Gian Paolo Tosoni