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IL DECRETO 11 MARZO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

  1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
  4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  5. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
  6.  Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
  7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
  1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  4. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  5. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  1.  per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  2. in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

10)  Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

ART. 2
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondendenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2
Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

COMMERCIALISTI IN SCIOPERO

LA CATEGORIA DEI COMMERCIALISTI SI PREPARA ALLO SCIOPERO

Roma, 16 settembre 2019

Le associazioni nazionali dei commercialisti ADC – AIDC – ANC – ANDOC – FIDDOC – SIC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO hanno proclamato, nel rispetto delle modalità contemplate dal codice di autoregolamentazione vigente, l’astensione degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dalle attività riguardanti:- la trasmissione telematica, quali intermediari, dei modelli di pagamento F24, nei giorni 30/09 e 01/10;- la partecipazione ad udienze presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali, nei giorni compresi dal 30/09 al 07/10.

Il disagio dei professionisti, determinato dal proliferare degli adempimenti fiscali, perdura da troppo tempo ed il caos ISA, per il quale le Associazioni nazionali hanno chiesto invano la disapplicazione per l’anno d’imposta 2018 del nuovo sistema, ha senza dubbio aggravato ulteriormente la situazione.

Le scriventi Associazioni nazionali, nel ribadire la necessità della disapplicazione ISA per il 2018 o, in subordine, la loro applicazione in via facoltativa, rivendicano il rispetto dello Statuto del  Contribuente, le cui disposizioni continuano ad essere violate in spregio ai diritti dei cittadini; rivendicano altresì una sistematica e formale consultazione della categoria e delle associazioni che la rappresentano nella formulazione di norme e procedure riguardanti le materie di competenza dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il ricorso all’astensione, a lungo dibattuta, si rende ormai indispensabile per dare un segnale estremo e tangibile di un malessere che incide, ormai da troppo tempo, non solo sui professionisti che li assistono, ma soprattutto sugli operatori economici.

Le Associazioni nazionali ADC – AIDC – ANC – ANDOC – FIDDOC – SIC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO sono perciò certe che questa protesta sarà condivisa da tutti i contribuenti, giacché alla base della proclamata astensione c’è innanzitutto la richiesta del rispetto dei diritti di ciascun cittadino dello Stato, rispetto da attuare e garantire mediante interventi concreti e attraverso una effettiva semplificazione fiscale, che si traduca anche in una vera riduzione degli adempimenti tributari.

FUSIONE CAMERE DI COMMERCIO SIENA E AREZZO

Le camere di Commercio si accorpano e Siena si fonde con Arezzo. Pubblico le prime informazioni disponibili.

 PRIME NOTE INFORMATIVE SUL REGISTRO DELLE IMPRESE

  A seguito dell’accorpamento delle Camere di Commercio di Arezzo e di Siena a partire dal 13 novembre 2018 l’Ufficio del Registro delle Imprese delle due province diventa unico e verrà nominato un nuovo Conservatore del Registro delle Imprese. Per quanto riguarda il Giudice del Registro, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581, “… la vigilanza è esercitata dal Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la Camera di commercio derivante dall’accorpamento”, ovvero il comune di Arezzo. La fusione, inoltre, determinerà i seguenti effetti:

  1. le posizioni REA passate di competenza al nuovo Ufficio del Registro delle Imprese conservano il loro precedente “identificativo REA; di conseguenza, le imprese già iscritte NON dovranno aggiornare nel loro materiale di comunicazione esterna eventuali propri riferimenti al numero REA nel Registro delle Imprese.
  2. La nuova numerazione del protocollo dell’Ufficio Registro Imprese della Camera sarà unica per tutte e due le province a partire dal numero 200.001.
  3. La “posizione  REA”  delle nuove imprese sarà composta  dalla sigla della provincia di ubicazione della localizzazione dell’impresa e da un numero progressivo (esempi di “identificativo REA” sono AR 11111 , SI 22222).
  4. Le nuove interrogazioni del Registro delle Imprese avvengono tramite:
  • codice fiscale dell’impresa;
  • codice fiscale e sigla provincia dell’impresa;
  • identificativo REA dell’impresa;
  • denominazione dell’impresa.
  1. Nella Distinta  di  Comunicazione  Unica  generata  dal sistema  comparirà la sigla  della provincia della  sede  legale della  Camera  di  Commercio (cioè Arezzo, AR).
  2. L’istituzione della nuova Camera di Commercio di Arezzo – Siena, ha determinato l’attribuzione di una nuova autorizzazione  alla  riscossione  dell’imposta di  bollo  in  modo  virtuale,  sia  sui documenti in uscita (es. certificati), sia sui documenti in entrata (pratiche ed allegati). I nuovi estremi sono: AUTORIZZAZIONE DIR.REG. TOSCANA N. 0058327 DEL 31/10/2018. Gli  stessi  sono  già  stati acquisiti  dalle  tabelle  di  Fedra  e  Starweb e,  per  le  pratiche  inviate  dal 13.11.2018, dovranno essere aggiunti ai documenti assoggettati a bollo in Entrata allegati alle pratiche Registro Imprese.

Per ogni ulteriore informazione si può contattare l’Ufficio Registro imprese della Camera di Commercio di Arezzo-Siena ai seguenti numeri:

  • sede legale Massimo Cagnini                         0575 303851
  • sede secondaria ssa Elena Monnecchi     0577 202567

DALLA CARTA AI FLUSSI DIGITALI: VERSO LA FATTURA ELETTRONICA

Il processo di passaggio alla fatturazione elettronica è in corso e dubbi, incertezze e perplessità sono – per adesso – gli elementi che più di altri affollano i pensieri dei soggetti coinvolti. L’articolo del 26 giugno di Enrico Netti sul Sole24ore ci aiuta a riflettere e ad entrare nell’ordine di idee che il passaggio potrà rappresentare anche una opportunità di sviluppo e di ottimizzazione delle risorse aziendali. Il ruolo di noi Commercialisti deve essere attivo e improntato all’interesse del cliente.

“I flussi di dati digitali avranno un effetto leva sull’efficienza delle Pmi e delle micro attività. Oltre 5 milioni di partite Iva si stanno preparando all’appuntamento con l’obbligo della fatturazione elettronica tra aziende che scatterà il 1° gennaio. Un’opportunità per migliorare i processi interni in chiave di efficienza collaborativa e facilità d’uso. In questo percorso d’avvicinamento all’obbligo una grande azienda su due e un terzo delle Pmi vede l’e fattura come una opportunità per migliorare i processi aziendali interni e quelli amministrativi.

Di fatto nel 2017 le aziende private hanno emesso appena 166mila fatture elettroniche su un totale di circa 1,47 miliardi di fatture. È quanto rivela l’Osservatorio «Fatturazione elettronica: nuovo impulso per il digital B2b» del Politecnico di Milano che viene presentato oggi.

«La fatturazione elettronica tra privati può essere un’opportunità per quelle aziende che decidono di avviare progetti digitali più spinti, investendo nella digitalizzazione dell’intero ciclo dell’ordine ottenendo così una maggiore competitività – commenta Claudio Rorato, direttore dell’Osservatorio Fatturazione elettronica ed eCommerce B2b -. Raggiunta l’interoperabilità con le altre realtà della propria catena del valore ne beneficeranno anche i flussi finanziari».

Secondo l’Osservatorio una azienda su quattro sta aggiornando il gestionale, il 22% preferisce percorrere la via dell’outsourcing e una su due opta su una soluzione mista. Per quanto riguarda i risultati c’è un discreto ottimismo: il 21% dei responsabili delle imprese ritiene che non avrà «problemi ma sicuramente molti clienti e fornitori si troveranno in difficoltà».

Tra i progetti B2b prioritari in un caso su tre ci sono la gestione elettronica dei documenti, la pianificazione delle risorse d’impresa (Erp) e la conservazione digitale. Insomma, aziende e partite Iva stanno prendendo coscienza che tra pochi mesi si dovrà lavorare in termini di flussi di dati e non più documenti. Nelle Pmi si dovrà affrontare un punto cruciale: la scarsa diffusione di competenze digitali del personale che deve avviare percorsi innovativi come quello della fatturazione elettronica. Un nodo cruciale che riguarda una Pmi su cinque. L’11% delle Pmi dovrà affrontare un ostacolo in più: la resistenza al cambiamento del personale interno. […]

In questo scenario si aprono ricadute positive per i commercialisti. «Possono posizionarsi tra il cliente e il Sistema di interscambio intercettando i flussi dei dati amministrativi e migliorando la fidelizzazione verso i clienti – sottolinea Rorato -. Da qui la possibilità di erogare, per esempio, servizi a valore aggiunto». Grazie alla fatturazione elettronica i professionisti saranno di fronte alla possibilità di riposizionarsi sul mercato con alcuni servizi e attività che sembravano destinate a ridursi.

L’articolo si conclude con i pareri di alcuni operatori, la maggior parte dei quali esprime fiducia nella nuova opportunità. Lo Studio Bindi sta approfondendo tutti gli aspetti utili ad un inquadramento consapevole dell’intera problematica. Ci risentiremo presto…

 

BUSTE PAGA: DIVIETO DI CONTANTI DAL 1 LUGLIO 2018

Il Sole24ore ci aggiorna sull’uso dei CONTANTI; la normativa, in continua evoluzione, cambia di nuovo a partire dal primo luglio 2018; ma ecco il testo dell’articolo  a firma di Nicola Forte:

“i datori di lavoro non potranno più pagare in contanti le retribuzioni ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori. Dovranno essere usati solo mezzi di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità del movimento di denaro (bonifico, assegno, eccetera). E questo a prescindere dalla somma trasferita, come previsto dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 910-913).
La nuova previsione riguarda non solo i rapporti di lavoro dipendente (a tempo indeterminato, a tempo determinato, parziale, eccetera), ma anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Sono escluse, invece, le prestazioni di tipo occasionale. Esclusi, inoltre, i rapporti di lavoro instaurati con le Pa e quelli riguardanti i servizi familiari e domestici. La colf, quindi, potrà ancora essere pagata in contanti, fermo restando che è consigliabile pagare con un mezzo tracciabile. 
Se la disposizione risulta violata la sottoscrizione della busta paga non è prova dell’avvenuto pagamento. Si applicherà una sanzione da 1.000 a 5mila euro.
La soglia generale
In tema di contante, altre disposizioni sono già in vigore. Le norme antiriciclaggio (articolo 49 del Dlgs 231/2007) prevedono il divieto di trasferire denaro in favore di soggetti diversi per importi pari o superiori a 3mila euro (in pratica, il contante si può usare fino a 2.999,99 euro). In precedenza il limite era a mille euro. L’incremento della soglia si applica dal 1° gennaio 2016 (legge di Stabilità 2016). Il limite riguarda anche i titoli al portatore.
Viaggiatori extraUe
Un limite più elevato, pari a 9.999,99 euro, è previsto per le prestazioni effettuate dai commercianti verso turisti e viaggiatori extracomunitari.
A livello operativo, sul commerciante al minuto o l’agenzia di viaggio deve effettuare una comunicazione preventiva alle Entrate indicando gli estremi del conto corrente su cui verserà il denaro ricevuto. Deve acquisire copia del passaporto del turista straniero e un’autocertificazione con la quale l’acquirente attesti di non essere né cittadino italiano, né un cittadino Ue.
Pensionati
Dal 1° aprile 2012 le pensioni di importo mensile superiore a mille euro devono essere accreditate su di un conto corrente bancario o postale, su di un libretto postale o su una carta prepagata.
Trasporto al seguito di denaro
È vietato viaggiare con denaro contante al seguito uscendo dall’Italia o facendovi rientro per importi superiori a 10mila euro. In tale caso è necessario rendere apposita dichiarazione valutaria in dogana.

Per maggiorni informazioni potete contattare lo Studio allo 0578748655

AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO?

In un batter d’occhio siamo arrivati alla fine del 2017.

Un anno “di corsa”, almeno per gli studi dei Commercialisti, a causa di  adempimenti che si sono moltiplicati, pretese confuse, balletto di scadenze e “sfilate” di modelli F24 che hanno prosciugato le risorse delle aziende e minato la loro liquidità.

Stretti tra le richieste dell’Amministrazione Finanziaria e le difficoltà delle Imprese di pagare le imposte,  abbiamo fatto “serf” nelle tastiere dei computer per rispondere ad un fisco che ha raggiunto gradi di complessità impensabili, adempimenti che si espandono come olio versato a terra, interpretazioni schizzofreniche e conseguenti rischi di sbagliare, di fare tardi, di saltare qualcosa.

L’impressione è che la situazione sia sfuggita di mano anche alla politica e ai funzionari dell’Amministrazione; chiunque ci metta le mani se le trova “impastate” da un groviglio di norme e dalla fame di gettito… Come se ne esce?

Per il 2018 non la vedo bene; le elezioni e un nuovo governo porteranno senz’altro altri cambiamenti, saranno varati altri decreti e altre norme da interpretare e applicare, le aziende saranno sottoposte a nuovi oneri che non aiutano la ripresa.

Spero proprio di sbagliarmi ma sarà senz’altro un’altro anno difficile e impegnativo, che affronteremo con la solita determinazione ma anche con la rabbia di chi vorrebbe che le cose andassero diversamente.

AUGURI A TUTTI!!

 

LA COLPA E’ DI LUCIFERO?

Tonino Morina, in un articolo del Sole24ore di oggi  si interroga sul perchè dell’ennesimo pasticcio sulle proroghe tardive e a mezzo “comunicato stampa-legge”; anno dopo anno assistiamo alla penosa e ripetitiva saga dei rinvii comunicati all’ultimo minuto, che fanno solo perdere ore e ore di lavoro agli intermediari e ai contribuenti, screditano la Pubblica Amministrazione e non raggiungendo nessun risultato positivo.

 

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COMMERCIALISTI IN RIVOLTA

Dal sito della Cassa di Previdenza dei Ragionieri rilanciamo un recente articolo che ribadisce quello che già si sapeva: lo Stato sta trasferendo oneri e adempimenti ai contribuenti; servisse a spendere meno e a diminuire il debito, saremmo anche disponibili a fare la nostra parte, ma sono anni che a livello centrale scaricano lavoro sugli addetti ai lavori e sui contribuenti. Quando basta?

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