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FIRMA DIGITALE FORNITA DALLO STUDIO

Lo Studio si è attrezzato per rilasciare ai propri Clienti la smart card per la firma digitale. Strumento sempre più necessario e richiesto nei rapporti  con la Pubblica Amministrazione e nei contratti tra privati, serve ad apporre la proprio firma univoca a documenti redatti in formato digitale (soprattutto file in formato pdf).

Sono molti i provider che rilasciano le card (come Aruba, Infocamere e tanti altri) ma con la formula proposta dallo Studio le card sono già presenti in ufficio e vengono rilasciate immediatamente, pronte all’uso.

La card è emessa quindi direttamente dallo Studio e ne riporta il logo riconoscibile.

AGEVOLAZIONI TERZO SETTORE COVID-19

La diffusione del Coronavirus Covid-19 ha creato non poche difficoltà agli enti non profit; ecco le principali agevolazioni previste dal Decreto “Cura Italia” (DL 18/20).

Novità per la raccolta fondi

Viene favorito il risparmio fiscale dei donatori di enti non profit attraverso diverse disposizioni (art. 35) rivolte anche al non profit, oltre che ad istituzioni pubbliche.

Cosa faccio se non ho ancora adeguato lo statuto?

Il termine di adeguamento degli statuti per ODVAPS ed ONLUS alle disposizioni del Codice del terzo settore è stato prorogato al 31 ottobre 2020.
Si rammenta che il termine rileva solo per gli enti che intendono utilizzare i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ordinarie – in luogo di quelle straordinarie – per modificare gli statuti. Stesso termine di adeguamento (31 ottobre 2020) è previsto per le Imprese Sociali.

Come faccio ad approvare il bilancio

Per il 2020, per ODV, APS ed ONLUS il termine di approvazione del bilancio è prorogato al 31 ottobre 2020 se originariamente (per statuto) previsto tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Posso mettere il personale in cassa integrazione?

Se, a causa del COVID-19, gli enti del terzo settore devono sospendere per un certo periodo i rapporti di lavoro con i propri dipendenti, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo comunque non superiore a 9 settimane (art. 22).

Posso rimandare qualche pagamento?

ODV, APS ed ONLUS, oltre ad organizzazioni che esercitano una serie di attività elencate nell’articolo del DL (art. 61), possono scegliere di sospendere i versamenti

  • delle ritenute alla fonte quali sostituti d’imposta
  • dei contributi previdenziali e assistenziali 
  • dei premi per l’assicurazione obbligatoria

dovuti per marzo e aprile, liquidando quanto dovuto

  • in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o
  • con rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio.

Posso riunire l’assemblea o il consiglio?

In tema di svolgimento delle riunioni in videoconferenza (art. 73), le fondazioni e associazioni anche non riconosciute, che non lo abbiano previsto esplicitamente nel loro statuto, possono comunque effettuarle secondo tali modalità sempre che siano garantite trasparenza e tracciabilità e con sistemi che permettano l’identificazione dei partecipanti.

E gli enti sportivi?

Per società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni sono sospesi fino al 31 maggio i versamenti dei canoni di locazione e concessori in relazione all’affidamento degli impianti sportivi pubblici (art. 95).

I suddetti enti dovranno liquidare liquidando quanto dovuto

  • in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o
  • con rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno.

E se sono un collaboratore sportivo?

Per i collaboratori di società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni c’è la possibilità di ottenere un contributo di € 600 per il mese di marzo.

(testo tratto da: https://italianonprofit.it/risorse/guide/cura-italia-non-profit/)

IL DECRETO CHE CHIUDE LE ATTIVITA’ DAL 23 MARZO

Inserisco il DPCM appena firmato dal Presidente Conte per indicare le ATTIVITA’ APERTE. Tutte le ditte con codici ATTIVITA’ (ATECO) qui non elencati devono restare chiuse MA HANNO TEMPO FINO AL 25 MARZO per organizzare la chiusura. Per maggiori chiarimenti e per individuare il proprio codice è necessario fare riferimento alla visura della CAMERA DI COMMERCIO. La disposizione vale fino al 3 aprile. Le “bocce” non sono ferme e l’elenco può subire modifiche ad opera del Ministero nei prossimi giorni. Di seguito un estratto dagli articoli del decreto e sotto il link all’intero provvedimento che contiene una tabella ed alcuni articoli.

Art. 1 […]

a) Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto—legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

[…]

c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

d)  restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

[…]

DPCM 22.03.2020 ATTIVITA’ APERTE

DECRETO CURA ITALIA

Le principali novità del decreto, tutte da approfondire e chiarire, ma un’idea ce l’abbiamo…

FISCO

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

È sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS) e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL). I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI

È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

CREDITI D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

CREDITI D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

GIUSTIZIA

DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI

Sono prorogate fino al 15 aprile 2020 le misure già adottate di rinvio delle udienze civili, penali e amministrative, con le relative sospensioni dei termini già adottate precedentemente fino al 22 marzo 2020.

ISTITUTI PENITENZIARI

Il provvedimento intende assicurare il pieno ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all’interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19

AMMORTIZZATORI SOCIALI

NUOVO TRATTAMENTO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIO

È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di: – Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario; – Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà;

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto.

CREDITI D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

INDENNITÀ PROFESSIONISTI, COCOCO, LAV. AGRICOLI E DELLO SPETTACOLO

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro.

PROROGA TERMINE DOMANDA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Il termine per la domanda di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

PROROGA DOMANDA NASPI E DISCOLL

I termini di presentazione di domanda di disoccupazione NASPI e DISCOLL sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

FONDO PRIMA CASA – FONDO GASPARRINI

Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus; Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

LAVORO AGILE

• Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile;

• I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in un centri riabilittivi chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.

• il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.

PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO, NONCHÉ DEL SETTORE SANITARIO PRIVATO ACCREDITATO

A decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato hanno diritto a fruire di un congedo dal lavoro indennizzato. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro

SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

PROROGA TERMINI DECADENZIALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.

IMPRESE: MISURE STRAORDINARIE

REQUISIZIONI

Fino al 31 luglio 2020, la protezione civile potrà autorizzare la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

FONDI ALLE IMPRESE PER PRODURRE MASCHERINE

Per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza, è consentito produrre mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme

MISURE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:

• a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

• b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

• c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

FONDO DI GARANZIA CENTRALE PMI

Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.

SUPPORTO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.

MISURE FINANIZARIE DI SOSTEGNO

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti.

FONDO MADE IN ITALY

Il provvedimento istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’ICE.

MISURE A SOSTEGNO DELL’UNIVERSITA’

Con il provvedimento viene istituito per l’anno 2020 un fondo denominato “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” con una dotazione pari a 50 milioni di euro, da dipartire con decreto del MIUR.

Inoltre, In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. E’ conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell’esame di laurea.

Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell’apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Università e sono valutabili ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali.

ENTI LOCALI

SOSPENSIONE MUTUI REGIONI E ENTI LOCALI

Le regioni a statuto ordinario e gli enti locali sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE

I consigli e le giunte di comuni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità. Le stesse previsioni valgono anche per le sedute degli organi di governo delle province e delle città metropolitane, nonché dei consigli e delle giunte delle regioni e delle province autonome

SPORT

SOSPENSIONE VERSAMENTI CANONI

Il provvedimento consente alle ASD di non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

Il provvedimento prevede un fondo per la copertura delle indennità perdute dai collaboratori sportivi nel periodo di emergenza covid-19.

IL DECRETO 11 MARZO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

  1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
  4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  5. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
  6.  Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
  7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
  1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  4. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  5. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  1.  per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  2. in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

10)  Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

ART. 2
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondendenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2
Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

COMMERCIALISTI IN SCIOPERO

LA CATEGORIA DEI COMMERCIALISTI SI PREPARA ALLO SCIOPERO

Roma, 16 settembre 2019

Le associazioni nazionali dei commercialisti ADC – AIDC – ANC – ANDOC – FIDDOC – SIC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO hanno proclamato, nel rispetto delle modalità contemplate dal codice di autoregolamentazione vigente, l’astensione degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dalle attività riguardanti:- la trasmissione telematica, quali intermediari, dei modelli di pagamento F24, nei giorni 30/09 e 01/10;- la partecipazione ad udienze presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali, nei giorni compresi dal 30/09 al 07/10.

Il disagio dei professionisti, determinato dal proliferare degli adempimenti fiscali, perdura da troppo tempo ed il caos ISA, per il quale le Associazioni nazionali hanno chiesto invano la disapplicazione per l’anno d’imposta 2018 del nuovo sistema, ha senza dubbio aggravato ulteriormente la situazione.

Le scriventi Associazioni nazionali, nel ribadire la necessità della disapplicazione ISA per il 2018 o, in subordine, la loro applicazione in via facoltativa, rivendicano il rispetto dello Statuto del  Contribuente, le cui disposizioni continuano ad essere violate in spregio ai diritti dei cittadini; rivendicano altresì una sistematica e formale consultazione della categoria e delle associazioni che la rappresentano nella formulazione di norme e procedure riguardanti le materie di competenza dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il ricorso all’astensione, a lungo dibattuta, si rende ormai indispensabile per dare un segnale estremo e tangibile di un malessere che incide, ormai da troppo tempo, non solo sui professionisti che li assistono, ma soprattutto sugli operatori economici.

Le Associazioni nazionali ADC – AIDC – ANC – ANDOC – FIDDOC – SIC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO sono perciò certe che questa protesta sarà condivisa da tutti i contribuenti, giacché alla base della proclamata astensione c’è innanzitutto la richiesta del rispetto dei diritti di ciascun cittadino dello Stato, rispetto da attuare e garantire mediante interventi concreti e attraverso una effettiva semplificazione fiscale, che si traduca anche in una vera riduzione degli adempimenti tributari.

DALLA CARTA AI FLUSSI DIGITALI: VERSO LA FATTURA ELETTRONICA

Il processo di passaggio alla fatturazione elettronica è in corso e dubbi, incertezze e perplessità sono – per adesso – gli elementi che più di altri affollano i pensieri dei soggetti coinvolti. L’articolo del 26 giugno di Enrico Netti sul Sole24ore ci aiuta a riflettere e ad entrare nell’ordine di idee che il passaggio potrà rappresentare anche una opportunità di sviluppo e di ottimizzazione delle risorse aziendali. Il ruolo di noi Commercialisti deve essere attivo e improntato all’interesse del cliente.

“I flussi di dati digitali avranno un effetto leva sull’efficienza delle Pmi e delle micro attività. Oltre 5 milioni di partite Iva si stanno preparando all’appuntamento con l’obbligo della fatturazione elettronica tra aziende che scatterà il 1° gennaio. Un’opportunità per migliorare i processi interni in chiave di efficienza collaborativa e facilità d’uso. In questo percorso d’avvicinamento all’obbligo una grande azienda su due e un terzo delle Pmi vede l’e fattura come una opportunità per migliorare i processi aziendali interni e quelli amministrativi.

Di fatto nel 2017 le aziende private hanno emesso appena 166mila fatture elettroniche su un totale di circa 1,47 miliardi di fatture. È quanto rivela l’Osservatorio «Fatturazione elettronica: nuovo impulso per il digital B2b» del Politecnico di Milano che viene presentato oggi.

«La fatturazione elettronica tra privati può essere un’opportunità per quelle aziende che decidono di avviare progetti digitali più spinti, investendo nella digitalizzazione dell’intero ciclo dell’ordine ottenendo così una maggiore competitività – commenta Claudio Rorato, direttore dell’Osservatorio Fatturazione elettronica ed eCommerce B2b -. Raggiunta l’interoperabilità con le altre realtà della propria catena del valore ne beneficeranno anche i flussi finanziari».

Secondo l’Osservatorio una azienda su quattro sta aggiornando il gestionale, il 22% preferisce percorrere la via dell’outsourcing e una su due opta su una soluzione mista. Per quanto riguarda i risultati c’è un discreto ottimismo: il 21% dei responsabili delle imprese ritiene che non avrà «problemi ma sicuramente molti clienti e fornitori si troveranno in difficoltà».

Tra i progetti B2b prioritari in un caso su tre ci sono la gestione elettronica dei documenti, la pianificazione delle risorse d’impresa (Erp) e la conservazione digitale. Insomma, aziende e partite Iva stanno prendendo coscienza che tra pochi mesi si dovrà lavorare in termini di flussi di dati e non più documenti. Nelle Pmi si dovrà affrontare un punto cruciale: la scarsa diffusione di competenze digitali del personale che deve avviare percorsi innovativi come quello della fatturazione elettronica. Un nodo cruciale che riguarda una Pmi su cinque. L’11% delle Pmi dovrà affrontare un ostacolo in più: la resistenza al cambiamento del personale interno. […]

In questo scenario si aprono ricadute positive per i commercialisti. «Possono posizionarsi tra il cliente e il Sistema di interscambio intercettando i flussi dei dati amministrativi e migliorando la fidelizzazione verso i clienti – sottolinea Rorato -. Da qui la possibilità di erogare, per esempio, servizi a valore aggiunto». Grazie alla fatturazione elettronica i professionisti saranno di fronte alla possibilità di riposizionarsi sul mercato con alcuni servizi e attività che sembravano destinate a ridursi.

L’articolo si conclude con i pareri di alcuni operatori, la maggior parte dei quali esprime fiducia nella nuova opportunità. Lo Studio Bindi sta approfondendo tutti gli aspetti utili ad un inquadramento consapevole dell’intera problematica. Ci risentiremo presto…