LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA DA INVIARE AL FISCO

L’ARTICOLO DEL SOLE24ORE DI OGGI CI INFORMA DELLA SCADENZA DEL NUOVO ADEMPIMENTO TRIMESTRALE DI INVIO DELLA LIQUIDAZIONE IVA

La comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche debutta con il primo trimestre del 2017. La legge di conversione del milleproroghe ha reso semestrale (per quest’anno) la trasmissione dei dati delle fatture, mentre ha confermato la frequenza originaria per le liquidazioni.

Siamo in presenza di un adempimento che si aggiunge alle decine se non centinaia di scadenze che devono essere fronteggiate dai titolari di partita Iva, anche di modeste dimensioni. Sono esonerati soltanto i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale: i soggetti totalmente esenti, i forfetari e i produttori agricoli minori, i contribuenti che operano sotto il controllo della Siae, compresi gli enti non profit che si avvalgono della legge 398 del 1991. L’obbligo potrebbe nascere per la presenza di acquisti in reverse charge, la cui imposta deve essere versata all’erario da chi non opera con la detrazione nei modi ordinari.

L’impegno da dedicare a questo nuovo obbligo è ben inferiore a quello richiesto per la trasmissione delle fatture ed è ricorrente nel resto del mondo Iva. Infatti la comunicazione delle liquidazioni periodiche trova riscontro come “dichiarazione” nell’articolo 250 della vigente direttiva (2006/112/Ce), mentre quella che noi consideriamo la vera e propria dichiarazione è individuata dall’articolo 261 della direttiva come adempimento che il singolo Stato può richiedere o meno, e viene definita come dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nell’anno precedente, che deve contenere gli elementi per eventuali rettifiche.

La natura dichiarativa della comunicazione delle liquidazioni periodiche determina (nella direttiva) l’esistenza di un distinto e specifico periodo di imposta, che dà titolo al rimborso dell’imposta eccedente, ove il contribuente non intenda riportarla, in tutto o in parte, al periodo successivo.

Questa caratteristica della comunicazione (che a questo punto sarebbe meglio chiamare dichiarazione) ha bisogno di essere valorizzata. La cosa più evidente è quella di incorporare la richiesta di rimborso trimestrale nel nuovo modello, per allinearci a quanto avviene negli altri Stati. Non ha infatti alcun senso prevedere un altro e separato adempimento, per quella che in base alla direttiva è la conseguenza naturale di una comunicazione che evidenzia una situazione creditoria.

Analizzando il modello ormai prossimo ad essere utilizzato si evidenzia la struttura della comunicazione trimestrale per i soggetti mensili: dovranno compilare tre distinti moduli, per segnalare la loro situazione alla fine di ciascun periodo di liquidazione, affinché il sistema possa immediatamente incrociare le posizioni debitorie con i versamenti eseguiti nei relativi termini.

Le uniche complessità del modello attengono a situazioni di scarsa ricorrenza, come quelle di adozione della contabilità separata (in cui potrebbero coesistere liquidazioni sia mensili che trimestrali), della tenuta della contabilità presso terzi (un elemento di archeologia fiscale di cui non si capisce il motivo della sopravvivenza) o dell’appartenenza ad una liquidazione di gruppo.

Un’ultima osservazione: il modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche richiede l’indicazione degli importi in euro e in centesimi, mentre la dichiarazione annuale non evidenzia questi importi frazionari.